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Accuse all'Italia dall'Unione Europea
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Il Rapporto della Comissione Europea DG(SANCO)/1105/2000 - MR final, redatto in seguito alla missione investigativa svolta in Italia dal 6 al 10 novembre 2000 sul trasporto degli animali, chiede che vengano presi provvedimenti legali nei confronti del Governo italiano per:
- Mancanza di perseguire i trasportatori che contavvengono alla legislazione CEE e mancanza di imporre il pagamento delle ammende dovute nei casi soggetti ad azioni legali e amministrative. Ciò viola l'Art. 18 della Direttiva 91/628/EEC (come modificata da 95/29/EC).
- Mancanza di imporre i requisiti per l'autorizzazione ai trasportatori, in particolare a quelli dei paesi terzi, (articolo 5A paragrafo 1(a) (ii) della Direttiva 91/628/EEC - come modificata da 95/29/EC).
- Mancanza di impedire il trasporto di animali in modo che può produrre sofferenza e mancanza di prendere in considerazione la necessità di imporre l'osservanza dell'Art. 5A 1(b) della Direttiva 91/628/EEC (come modificata da 95/29/EC)
- Mancanza di impedire il trasporto di animali che non sono nelle condizioni fisiche adatte, come richiesto dall'Articolo 3 1(b) della Direttiva 91/628/EEC (come modificata da 95/29/EC).
- Mancanza di garantire l'abbeveramento degli animali durante trasporti di durata superiore alle 8 ore come richiesto dai punti 4 e 6 dell'Annex of C.R. No. 411/98 e il punto 4(c) del Capitolo VII della Direttiva 91/628/EEC (come modificata da 95/29/EC).
- Mancanza di garantire che i cavalli siano adeguatamente abbeverati nelle stalle-scuderie dei mattatoi. (punto 9 del capitolo II dell'Allegato della Direttiva 93/119/EEC)
- Mancanza di assicurare le ispezioni sui controlli adeguati dei provvedimenti della Direttiva (Articolo 8 della Direttiva 91/628/EEC - come modificata da 95/29/EC).
- Mancanza di garantire che vengano rispettati i tempi dei trasporti, in particolare dove gli animali vengono imbarcati per trasporti marittimi dopo essere già stati sottoposti a un lungo trasporto via terra (capitolo VII dell'Allegato della Direttiva 91/628/EEC).
- Mancanza di assicurare che una pistola di riserva sia disponibile nel luogo della mattazione (Articolo 6 della Direttiva 93/119/EEC).
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