|
|
|
|
|
Documenti d'identificazione dei cavalli (passaporto)
La Decisione della Commissione Europea 93/623/CEE, del 20 ottobre 1993, istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi da allevamento e da reddito.
La Decisione della Commissione Europea del 22 dicembre 1999 ha modificato la 93/623/CEE, la quale, emendata, risulta, pertanto, nel modo seguente:
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI - PASSAPORTO:
- Il Passaporto deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il suo impiego e i riferimenti dell'autorità competente che lo ha rilasciato.
Il documento di identificazione (passaporto), che scorta gli equidi da allevamento e da reddito durante i loro movimenti, deve contenere almeno le informazioni prescritte nei capitoli I, II, III, IV e IX del documento di identificazione istituito dalla Decisione 93/623/CEE.
Gli Stati Membri provvedono affinché, al più tardi a decorrere dal 1° luglio 2000, gli equidi registrati e gli equidi da allevamento e da reddito siano scortati dal documento di identificazione al quale fanno riferimento rispettivamente gli articoli 1 e 3, eccetto qualora i dati, che devono obbligatoriamente essere forniti nel capitolo di cui all'articolo 1, richiedano il rilascio di quel capitolo prima di tale data.
- Contenuto del passaporto
A. Il passaporto deve contenere le seguenti informazioni:
1. Capitolo I:
Proprietario dell'equide
Deve essere indicato il nome del proprietario o suo mandatario
2. Capitoli II e III
Identificazione dell'equide.
L'equide deve essere identificato dall'autorità competente.
Il numero di identificazione costituisce il numero di identificazione a vita dell'animale. Esso deve essere mantenuto o deve esserne fatto riferimento ogni volta che l'autorità competente modifichi i dati di registrazione dell'animale in questione. Tale numero di identificazione corrisponde al numero di identificazione di cui all'art. 7, paragrafo 3 della Direttiva 90/426/CEE.
3. Capitolo IV
Registrazione dei controlli di identità.
Ogniqualvolta lo richiedano le leggi e i regolamenti vigenti, l'identità dell'equide deve essere soggetta ad una verifica registrata da parte dell'autorità competente.
4. Capitoli V e VI
Registrazione delle vaccinazioni.
Tutte le vaccinazioni debbono essere registrate al capitolo V (solamente influenza equina) e al capitolo VI (tutte le altre vaccinazioni)
5. Capitolo VII
Controlli sanitari effettuati dai laboratori.
I risultati di tutti i controlli effettuati per individuare una malattia trasmissibile debbono essere registrati.
6. Capitolo IX
Somministrazione di medicinali
La parte I e la parte II o la parte III di di questo capitolo devono essere debitamente completate secondo le istruzioni ivi contenute.
B. Il passaporto può contenere le seguenti informazioni:
Capitolo VIII:
Requisiti sanitari di base.
Il capitolo VIII è un documento che illustra i requisiti sanitari di base.
Vi figura l'elenco delle malattie che devono essere incluse in questo certificato zoosanitario.
CAPITOLO I (Dettagli dei Diritti di Proprietà)
1. Ai fini delle competizioni la nazionalità del cavallo è quella del proprietario.
2. In caso di passaggio di proprietà il passaporto dev'essere immediatamente depositato, con l'ndicazione del nome e dell'indirizzo del nuovo proprietario, presso l'organizzazione, l'associazione o l'organismo che lo ha rilasciato, per essere nuovamente registrato e trasmesso al nuovo proprietario.
3. Se vi sono più proprietari o se il cavallo appartiene a una società, il nome e la nazionalità del responsabile del cavallo debbono essere indicati nel passaporto. Qualora i proprietari siano di nazionalità diverse, essi debbono stabilire la nazionalità del cavallo.
4. Se la federazione equestre internazionale (FEI) autorizza il noleggio di un cavallo da parte di una federazione equestre nazionale, quest'ultima deve registrare le modalità della transazione.
CAPITOLO II
1. Numero di identificazione
2. Nome
3. Sesso
4. Mantello
5. Razza
6. da (padre)
7a e
7b da (madre)
8 data di nascita
9 Luogo di allevamento
10 Allevatore
11 Certificato di origine convalidato il
da
Nome dell'autorità competente
Indirizzo. Telefono. Fax.
Firma leggibile e qualifica. Timbro
CAPITOLO III
(2) Nome - (5) Razza - (3) Sesso - (4) Mantello
Dati segnaletici rilevati con la madre. Testa- Ant.S- Ant.D- Post.S- Post.D- Corpo- Segni particolari-
Data - Circoscrizione - Firma e timbro del veterinario autorizzato (o dell'autorità competente)
(in lettere maiuscole)
CAPITOLO IV (Controlli dell'identità del cavallo al quale si riferisce il passaporto)
L'identità del cavallo deve essere controllata ogniqualvolta lo esigano le leggi e i regolamenti in vigore: firmando questa pagina si attesta che le caratteristiche del cavallo presentato sono conformi a quelle riprese nella pagina delle caratteristiche.
CAPITOLO V (Solo per l'influenza equina)
Rewgistrazione delle vaccinazioni.
Tutte le vaccinazioni somministrate al cavallo devono essere indicate in modo leggibile e preciso, con il nome e la firma del veterinario.
CAPITOLO VI (Malattie diverse dall'influenza equina)
Registrazione delle vaccinazioni.
Tutte le vaccinazioni somministrate al cavallo devono essere indicate in modo leggibile e preciso, con il nome e la firma del veterinario.
CAPITOLO VII (Controllo sanitario in laboratorio)
I risultati dei controlli effettuati, per una malattia trasmissibile, da un veterinario o da un laboratorio riconosciuto dal seervizio veterinario governativo del paese in questione devono essere indicati, in modo chiaro e preciso, dal veterinario che rappresenta l'autorità che ha chiesto il controllo.
CAPITOLO VIII
Requisiti sanitari di base. I requisiti non sono validi per l'introduzione nella Comunità.
Il sottoscritto certifica che l'equide descritto nel passaporto n
. rilasciato da
soddisfa le seguenti condizioni:
a) all'esame odierno non presenta alcun sintomo clinico di malattia e può essere trasportato.
b) non è destinato alla macellazione nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione di una malattia trasmissibile.
c) non proviene da un' azienda soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive e non è entrato in contatto con equidi di tale azienda.
d) per quanto mi consta, non è entrato in contatto con equidi affetti da una malattia trasmissibile nei 15 giorni precedenti la spedizione.
IL PRESENTE CERTIFICATO E' VALIDO PER 10 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DELLA FIRMA DEL VETERINARIO UFFICIALE.
Malattie che devono essere indicate sul certificato sanitario allegato al passaporto:
1) Peste equina - 2)stomatite vescicolosa - 3) durina - 4) morva - 5) encefalomielite equina - 6) anemia infettiva. - 7) rabbia. - 8) carbonchio ematico.
Il presente documento dev'essere firmato nelle 48 ore che precedono il trasporto internazionale di equidi.
Fine del documento
|
|
|
|